Separazione consensuale

È la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.
È necessario proporre ricorso in carta semplice alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti. 
Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme. 
Nel ricorso i coniugi chiedono di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione. 
I coniugi dovranno entrambi presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale
Nella domanda devono essere indicati:

  • il tribunale che deve pronunciarsi
  • le generalità dei coniugi
  • i motivi in base ai quali si chiede la separazione
  • se ci sono figli minorenni , le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento.

Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:

  • devono telefonare o prendere personalmente visione in cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del tribunale
  • devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
  • successivamente all’udienza possono passare in cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.

Normativa di riferimento: art. 158 cc, art. 711 cpc

 

Dove:
La domanda di separazione consensuale deve presentarsi al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti 
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

Fonte: Ministero della Giustizia