Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.
In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare
L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".
L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.
Normativa di riferimento: articoli 2006 - 2016 - 2027 codice civile - R.D. n..1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore) - R.D. n.1669/1933 (per cambiali) - L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore)
Dove:
La richiesta di ammortamento di un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato si deve presentare al tribunale, o sezione distaccata di tribunale, del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare, o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
Fonte: Ministero della Giustizia